Art. 19. Servizio di trasporto pubblico urbano 1. I comuni che intendono istituire un servizio urbano di trasporto esercitato in una delle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dovranno adottare il piano urbano del traffico in conformita' alla direttiva 12 aprile 1995, n. 77 del Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Piano deve comunque contenere disposizioni dirette a garantire alle aziende urbane di trasporto una idonea fluidita' di transito al fine di conseguire la massima efficacia ed efficienza di trasporto, nonche' ad assicurare la mobilita' dei soggetti di cui all'art. 26, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente debbono essere riportate nel contratto di servizio che deve regolare i rapporti tra comuni ed aziende di trasporto urbano. 4. Nel medesimo contratto di servizio debbono essere individuati i servizi ulteriori rispetto a quelli minimi fissati e finanziati dalla regione, i cui oneri rimangono a totale carico del comune interessato. 5. Nel quadro di un'attivita' sperimentale diretta ad incentivare il trasporto pubblico urbano la giunta regionale, sentito il Comitato della mobilita' di cui al precedente art. 8, puo' autorizzare l'attuazione di progetti-pilota per il trasporto integrato in almeno una delle citta' capoluogo della Regione.