Art. 19.
                Servizio di trasporto pubblico urbano
    1.  I  comuni  che  intendono  istituire  un  servizio  urbano di
trasporto  esercitato in una delle forme previste dagli articoli 22 e
25  della  legge  8 giugno  1990,  n. 142 e successive modificazioni,
dovranno  adottare  il  piano urbano del traffico in conformita' alla
direttiva 12 aprile 1995, n. 77 del Ministero dei lavori pubblici.
    2.  Il  Piano  deve  comunque  contenere  disposizioni  dirette a
garantire  alle  aziende  urbane di trasporto una idonea fluidita' di
transito  al fine di conseguire la massima efficacia ed efficienza di
trasporto,  nonche'  ad  assicurare  la mobilita' dei soggetti di cui
all'art. 26, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma precedente debbono essere
riportate  nel contratto di servizio che deve regolare i rapporti tra
comuni ed aziende di trasporto urbano.
    4.  Nel medesimo contratto di servizio debbono essere individuati
i  servizi  ulteriori  rispetto  a quelli minimi fissati e finanziati
dalla  regione,  i  cui  oneri  rimangono  a totale carico del comune
interessato.
    5. Nel quadro di un'attivita' sperimentale diretta ad incentivare
il trasporto pubblico urbano la giunta regionale, sentito il Comitato
della  mobilita'  di  cui  al  precedente  art. 8,  puo'  autorizzare
l'attuazione  di progetti-pilota per il trasporto integrato in almeno
una delle citta' capoluogo della Regione.