Art. 2. Trasporto pubblico locale 1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati con ogni modalita' ed in modo continuato o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata. 2. I servizi di trasporto pubblico locale si distinguono in: a) servizi ferroviari, costituenti un sistema di trasporto locale di interesse regionale svolto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle Ferrovie della Calabria nei limiti di quello che sara' trasferito ed accettato dalla Regione a conclusione dell'azione di risanamento tecnico-economico attualmente in corso; b) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata effettuati in ambito comunale o in area costituita dal territorio di piu' comuni limitrofi; c) servizi di linea effettuati su strada e distinti in: c1.) urbani, se svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuita' di insediamenti urbani, oppure necessari a collegare il centro urbano con lo scalo ferroviario e/o con l'aeroporto situati anche nel territorio di comuni limitrofi; c2.) interurbani, se svolti nel territorio di piu' comuni o consorzi di comuni e per soddisfare una domanda debole di trasporto; c3.) provinciali, se collegano in modo continuativo il territorio di due o piu' comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia, nonche' se collegano il territorio di una provincia con una provincia limitrofa; c4.) regionali, se collegano il territorio di due o piu' province nell'ambito del territorio regionale; c5.) interregionali, se collegano il territorio della Regione Calabria con quello di una regione limitrofa; c6.) di gran turismo, se hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche delle localita' da essi collegati.