Art. 20.
                          V i g i l a n z a
    1.  La  Regione,  le  province,  i comuni e le comunita' montane,
ciascuno   nell'ambito   delle   proprie  competenze,  effettuano  la
vigilanza:
      a) sull'osservanza  degli  obblighi  derivanti dai contratti di
servizio;
      b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;
      c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati.
    2.  Allo  scopo  di effettuare la vigilanza di cui al primo comma
possono  essere richiesti alle aziende dati ed informazioni e possono
essere  svolte  ispezioni  e  verifiche.  Le  aziende  sono  tenute a
consentire  e  ad  agevolare  il concreto espletamento delle suddette
ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria.
    3.  Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e' costituita una
apposita  struttura  presso  l'assessorato  ai trasporti con adeguata
dotazione di risorse e personale.