Art. 20. V i g i l a n z a 1. La Regione, le province, i comuni e le comunita' montane, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, effettuano la vigilanza: a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dai contratti di servizio; b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante; c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati. 2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti alle aziende dati ed informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria. 3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e' costituita una apposita struttura presso l'assessorato ai trasporti con adeguata dotazione di risorse e personale.