Art. 21.
                           S a n z i o n i
    1.  Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di
informazioni e di dati o forniscono informazioni e dati non veritieri
o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di L. 2.000.000.
    2.  L'affidatario  incorre  nella decadenza dell'affidamento, con
conseguente risoluzione del contratto di servizio:
      a) nel  caso  che vengano meno i requisiti di idoneita' morale,
finanziaria  e  professionale previsti per l'accesso alla professione
di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada,  ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448;
      b) per  gravi  irregolarita' o mancanze in materia di sicurezza
del servizio.