Art. 21. S a n z i o n i 1. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o forniscono informazioni e dati non veritieri o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di L. 2.000.000. 2. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: a) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; b) per gravi irregolarita' o mancanze in materia di sicurezza del servizio.