Art. 22.
                       Agevolazioni tariffarie
    1.  Le  tessere  di  libera  circolazione  in  vigore  cessano di
validita' il 31 dicembre 1999.
    2.  Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 hanno diritto ad usufruire
di tessera di libera circolazione le seguenti categorie di cittadini:
      a) i Cavalieri di Vittorio Veneto;
      b) gli  invalidi  di  guerra  e  di  servizio,  prima e seconda
categoria, ed eventuali loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
      c) i  privi  della  vista per cecita' assoluta o con un residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione e loro eventuali accompagnatori, se previsti dalla legge.
    3.  Hanno  diritto  ad  usufiuire  di  agevolazioni tariffarie le
seguenti categorie di cittadini:
      a) i  soggetti titolari di pensione minima o integrata a minimo
corrisposta dall'INPS o da altri istituti previdenziali;
      b) gli  studenti  ed  i  lavoratori  dipendenti  che utilizzano
autoservizi  extraurbani  di  linea  per  raggiungere la scuola ed il
posto di lavoro.
    4.  L'agevolazione  tariffaria  di  cui  al  comma  precedente e'
determinata  dalla giunta regionale in misura non superiore al 50 per
cento del premio previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei
titoli   di  viaggio  corrispondenti  e  limitatamente  ad  una  sola
relazione di viaggio.
    5. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a' favore di
tutti   gli   appartenenti   alla  Polizia  di  Stato,  all'Arma  dei
carabinieri,  al  Corpo forestale dello Stato, al Corpo della guardia
di  finanza, agli agenti di Polizia penitenziari, purche' in divisa e
solo  se  in  servizio  di  pubblica  sicurezza, nonche' a favore dei
titolari  di  tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale
della M.C.T. del Ministero dei trasporti e della navigazione.
    Restano   ferme  le  eventuali  agevolazioni  di  viaggio  per  i
dipendenti  delle  aziende  di  trasporto,  ove  cio' sia previsto da
specifiche  norme  del  contratto  collettivo  di  lavoro  o da altri
regolamenti.
    6.  Le condizioni e le modalita' per il rilascio delle tessere di
libera  circolazione  sulle  aree urbane sono stabilite dai comuni ai
sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.