Art. 24.
                              O n e r i
    1.  Gli  oneri conseguenti all'applicazione delle norme di cui al
precedente  art. 22  sono  a  carico dell'amministrazione regionale e
troveranno copertura nell'ambito dei contratti di servizio.
    2.   In  caso  di  concessione  di  agevolazione  tariffarie  per
l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani ed interurbani,
gli  enti  competenti  si  attengono alle disposizioni della presente
legge,  fermo  restando  l'onere  a  carico  degli  enti  suddetti di
corrispondere  all'impresa  affidataria  del servizio l'ammontare del
minore  introito  derivante  dal  rilascio  dei  titoli  di viaggio a
tariffa agevolata.