Art. 24. O n e r i 1. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle norme di cui al precedente art. 22 sono a carico dell'amministrazione regionale e troveranno copertura nell'ambito dei contratti di servizio. 2. In caso di concessione di agevolazione tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani ed interurbani, gli enti competenti si attengono alle disposizioni della presente legge, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minore introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.