Art. 25. Norme finanziarie 1. E' costituito il Fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la leggee di bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e' di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997. 2. Le risorse necessarie a soddisfare gli oneri economici previsti dai contratti di servizio sono trasferite alle province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio. Le province sono tenute alla rendicontazione entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 3. Le provincie non possono iscrivere annualmente in bilancio somme inferiori a quelle che vengono loro trasferite dalla Regione per la copertura degli oneri nascenti dalla stipula dei contratti di servizio.