Art. 25.
                          Norme finanziarie
    1.  E'  costituito il Fondo regionale trasporti, il cui ammontare
viene  determinato  annualmente  con la leggee di bilancio sulla base
delle risorse finanziarie proprie e' di quelle trasferite dallo Stato
ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.
    2.  Le  risorse  necessarie  a  soddisfare  gli  oneri  economici
previsti  dai  contratti  di  servizio  sono trasferite alle province
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
annuale  di  bilancio.  Le  province sono tenute alla rendicontazione
entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  chiusura dell'esercizio
finanziario.
    3. Le  provincie  non  possono  iscrivere annualmente in bilancio
somme  inferiori  a  quelle che vengono loro trasferite dalla Regione
per  la copertura degli oneri nascenti dalla stipula dei contratti di
servizio.