Art. 26.
                       Interventi sostitutivi
    1.  In  caso  di  perdurante  mancato  svolgimento da parte delle
amministrazioni   provinciali   delle  funzioni  e  delle  competenze
delegate  ai  sensi della presente legge, la giunta regionale, previa
diffida  e  fissazione  di  un  congruo  termine,  dispone interventi
sostitutivi.