Art. 27.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  il
consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta,  entro il termine
perentorio  di  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  presente legge, provvedera' ad approvare un regolamento per la
individuazione  di  tutti gli strumenti necessari a rendere operativo
il trasferimento delle funzioni agli enti delegati.
    2.  In  sede di prima applicazione, i servizi minimi delle unita'
di   rete  sono  affidati,  a  cura  delle  province  competenti  per
territorio,  con  contratti  di servizio scadenti il 31 dicembre 2001
alle  aziende di trasporto che attualmente esercitano in base ad atti
di  concessione  emessi  prima  dell'entrata in vigore della presente
legge.
    3.  Entro centottanta giorni dall'avvio delle attivita' di cui al
comma  precedente  le  imprese  che  sviluppano una percorrenza annua
inferiore  a  600.000  chilometri  devono  far pervenire alla Regione
propria  dichiarazione  con  la  quale  manifestano  l'intenzione  di
abbandonare  l'esercizio  del servizio di trasporto previo contributo
del  30  per  cento  sull'importo  determinato  sulla  base del costo
standardizzato  al  31  dicembre  1998  in relazione alle percorrenze
chilometriche sviluppate.
    4. In tal caso l'impresa che subentrera' ai servizi esercitati e'
obbligata   a   rilevare  le  attrezzature  ed  il  materiale  mobile
strumentale  all'esercizio,  fatte  salve  diverse pattuizioni fra le
parti,  ed  a rilevare il personale inerente, i servizi medesimi, con
il riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata.
    5.  Qualora le suddette imprese non esercitino la facolta' di cui
al  precedente  terzo  comma,  possono  continuare  nell'esercizio in
associazione  con  altre  imprese  ai  sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo n. 158/1995.
    6.  In  sede di prima applicazione della presente legge e, tenuto
conto  delle  caratteristiche  dell'imprenditoria  locale, i bandi di
gara  possono  prevedere  che la ditta in forma singola o associata e
cooperative  regolarmente  costituite  che  partecipino alle gare per
l'affidamento  dei  servizi  possono  risultare  aggiudicatari di una
percentuale  non  superiore  al 25 per cento del totale regionale dei
servizi da esercire.
    7. Nel caso di trasformazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del
decreto  legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  delle aziende
speciali  o  dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi
della  Regione,  i  servizi possono essere affidati direttamente alla
societa'  derivante  dalla  trasformazione,  mediante  la stipula dei
relativi  contratti  di  servizio  per un periodo non superiore a tre
anni.
    8. Decorso il periodo di validita' del contratto di servizio, ivi
compreso  quello  stipulato  ai  sensi  del comma 4, i servizi devono
essere  affidati  facendo  ricorso  alle procedure concorsuali di cui
alla presente legge.