Art. 27. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' ad approvare un regolamento per la individuazione di tutti gli strumenti necessari a rendere operativo il trasferimento delle funzioni agli enti delegati. 2. In sede di prima applicazione, i servizi minimi delle unita' di rete sono affidati, a cura delle province competenti per territorio, con contratti di servizio scadenti il 31 dicembre 2001 alle aziende di trasporto che attualmente esercitano in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. 3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attivita' di cui al comma precedente le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri devono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto previo contributo del 30 per cento sull'importo determinato sulla base del costo standardizzato al 31 dicembre 1998 in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate. 4. In tal caso l'impresa che subentrera' ai servizi esercitati e' obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuizioni fra le parti, ed a rilevare il personale inerente, i servizi medesimi, con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata. 5. Qualora le suddette imprese non esercitino la facolta' di cui al precedente terzo comma, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995. 6. In sede di prima applicazione della presente legge e, tenuto conto delle caratteristiche dell'imprenditoria locale, i bandi di gara possono prevedere che la ditta in forma singola o associata e cooperative regolarmente costituite che partecipino alle gare per l'affidamento dei servizi possono risultare aggiudicatari di una percentuale non superiore al 25 per cento del totale regionale dei servizi da esercire. 7. Nel caso di trasformazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla societa' derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a tre anni. 8. Decorso il periodo di validita' del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla presente legge.