Art. 28. Funzioni soppresse 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le funzioni amministrative facenti capo finora alla Regione e relative: a) all'approvazione degli organici delle aziende di trasporto; b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi; c) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonche' mediante autovetture da noleggio di rimessa e da piazza; d) alla determinazione del parco macchine aziendale per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale d'interesse regionale; e) alle funzioni amministrative relative al personale delle aziende di trasporto collettivo.