Art. 28.
                         Funzioni soppresse
    1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le
funzioni amministrative facenti capo finora alla Regione e relative:
      a) all'approvazione degli organici delle aziende di trasporto;
      b) all'assenso  alla  nomina  dei  direttori  e responsabili di
esercizio degli impianti fissi;
      c) all'approvazione    dei    regolamenti   comunali   relativi
all'esercizio  dei  servizi  pubblici  non di linea e del servizio di
noleggio  con  conducente  mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonche' mediante
autovetture da noleggio di rimessa e da piazza;
      d) alla   determinazione   del  parco  macchine  aziendale  per
l'espletamento  dei  servizi di trasporto pubblico locale d'interesse
regionale;
      e) alle  funzioni  amministrative  relative  al personale delle
aziende di trasporto collettivo.