Art. 29.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le norme e le disposizioni contenute nelle leggi
regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge
e specificamente:
      1) a  decorrere  dalla  data  d'applicazione  dei  contratti di
servizio  per  l'espletamento dei servizi di cui alla presente legge,
cesseranno  di avere efficacia le leggi regionali 24 marzo 1982, n. 7
e 11 luglio 1983, n. 22;
      2) e' abrogata la legge regionale 11 luglio 1983, n. 23;
      3) e'   abrogata   ogni   disposizione  della  legge  regionale
14 aprile 1986, n. 15 in contrasto con le disposizioni della presente
legge.  Sono  in  particolare abrograti: il comma b) dell'art. 4; gli
articoli  7  ed 8; l'art. 12; il comma b) dell'art. 16 specificamente
per  quanto riguarda la competenza sui collegamenti scali ferroviari,
aeroporti  con  i  centri  urbani dei comuni ove dette infrastrutture
insistono; il primo comma dell'art. 31; l'art. 33;
      4) e'  abrogato  il  comma  2 dell'art. 4 della legge regionale
29 febbraio 1988, n. 3.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo,  a chiuque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 1999
MEDURI