Art. 29. Abrogazioni 1. Sono abrogate le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge e specificamente: 1) a decorrere dalla data d'applicazione dei contratti di servizio per l'espletamento dei servizi di cui alla presente legge, cesseranno di avere efficacia le leggi regionali 24 marzo 1982, n. 7 e 11 luglio 1983, n. 22; 2) e' abrogata la legge regionale 11 luglio 1983, n. 23; 3) e' abrogata ogni disposizione della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono in particolare abrograti: il comma b) dell'art. 4; gli articoli 7 ed 8; l'art. 12; il comma b) dell'art. 16 specificamente per quanto riguarda la competenza sui collegamenti scali ferroviari, aeroporti con i centri urbani dei comuni ove dette infrastrutture insistono; il primo comma dell'art. 31; l'art. 33; 4) e' abrogato il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiuque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 7 agosto 1999 MEDURI