Art. 3. Funzioni e competenze della Regione 1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale: a) approva il Piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsio'ni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione; b) approva il programma del trasporto pubblico locale in coerenza con il Piano regionale dei trasporti; c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali predisposti dalle province; d) predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi di programma; e) individua, d'intesa con gli enti locali, la rete dei servizi minimi di cui al successivo art. 14, nonche' i criteri e le modalita' per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale da affidare ad imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada; f) stabilisce le modalita' per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto; g) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province delle risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del successivo art. 4, nonche' per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge; h) assume dal 1o gennaio 2000, le funzioni e le competenze di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8; stesso decreto, e stipula, sentita la Commissione consiliare competente, i contratti di servizio con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le Ferrovie della Calabria per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale; i) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e sostituzione sulle attivita' delegate ai sensi della presente legge.