Art. 3.
                 Funzioni e competenze della Regione
    1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale:
      a) approva  il  Piano  regionale  dei  trasporti  ed i relativi
aggiornamenti,  tenendo conto della programmazione degli enti locali,
in  connessione  con  le  previsio'ni  di  assetto  territoriale e di
sviluppo economico della Regione;
      b) approva  il  programma  del  trasporto  pubblico  locale  in
coerenza con il Piano regionale dei trasporti;
      c) definisce  gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti
locali,  in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del
traffico e per i programmi triennali predisposti dalle province;
      d) predispone     la    programmazione    degli    investimenti
raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali, mediante la
sottoscrizione di accordi di programma;
      e) individua, d'intesa con gli enti locali, la rete dei servizi
minimi di cui al successivo art. 14, nonche' i criteri e le modalita'
per  l'espletamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale da
affidare  ad imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi
pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;
      f) stabilisce le modalita' per la determinazione delle tariffe,
anche  allo  scopo  di  completare la realizzazione dell'integrazione
tariffaria tra i vari modi di trasporto;
      g) provvede,  tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla
ripartizione   tra   le   province   delle  risorse  disponibili  per
l'esercizio  delle  funzioni delegate ai sensi del successivo art. 4,
nonche'  per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi
dell'art. 5 della presente legge;
      h) assume  dal  1o gennaio 2000, le funzioni e le competenze di
cui  all'art. 9  del  decreto  legislativo n. 422/1997 e nel rispetto
delle  previsioni  di  cui  all'art. 8;  stesso  decreto,  e stipula,
sentita la Commissione consiliare competente, i contratti di servizio
con  le  Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le Ferrovie della Calabria
per  l'affidamento  dei  servizi  ferroviari di interesse regionale e
locale;
      i) svolge  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento, vigilanza e
sostituzione sulle attivita' delegate ai sensi della presente legge.