Art. 4. Funzioni e competenze delle province 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, sono delegate alle province che provvedono a: a) adottare i piani di bacino di cui al successivo art. 11; b) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16; c) promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o piu' province, sulla base delle linee individuate ai sensi del successivo art. 9, con attribuzione delle funzioni amministrative alla provincia nel cui territorio ha origine il traffico; d) approvare i programmi triennali per definire la rete dei servizi minimi sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando la integrazione tra le varie modalita' e favorendo quella di minore impatto ambientale; e) istituire eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio; f) vigilare sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo; g) svolgere le funzioni in materia sanzionatoria nei confronti delle imprese concessionarie; h) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; i) assegnare ai comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti ed appartenenti ai bacini di competenza le risorse necessarie ad assicurare esclusivamente i servizi minimi urbani ed interurbani. Per i comuni con popolazione inferiore e' necessario consorziarsi per il raggiungimento del suddetto limite; l) svolgere le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della regolarita' del servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate; m) svolgere le competenze previste dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 in materia di personale dipendente delle aziende concessionarie di servizio nonche' vigilare sulla esatta applicazione di leggi, contratti e regolamenti relativi al trattamento del personale. 2. Sono attribuite altresi' alla competenza delle province: a) lo svolgimento delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi ed impianti a fune di ogni tipo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, qualora l'impianto non insista nel territorio una comunita' montana e sia collocato sul territorio di due o piu' comuni; b) l'autorizzazione all'apertura delle scuole nautiche e la vigilanza sull'attivita' delle scuole medesime, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997; c) la concessione all'esercizio delle autostazioni funzionali al servizio di trasporto di competenza; d) le funzioni di cui al successivo art. 28, lettere a), b), d) ed e).