Art. 4.
                Funzioni e competenze delle province
    1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni amministrative che
non   richiedono  l'esercizio  unitario  a  livello  regionale,  sono
delegate alle province che provvedono a:
      a) adottare i piani di bacino di cui al successivo art. 11;
      b) svolgere  le  procedure  concorsuali  per  l'affidamento dei
servizi  di  competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e
per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16;
      c) promuovere  l'intesa  con  la  provincia  limitrofa  per  lo
svolgimento  di  servizi  che  collegano  il territorio di due o piu'
province,  sulla base delle linee individuate ai sensi del successivo
art. 9, con attribuzione delle funzioni amministrative alla provincia
nel cui territorio ha origine il traffico;
      d) approvare  i  programmi  triennali  per definire la rete dei
servizi  minimi sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla
Regione,  privilegiando  la  integrazione  tra  le  varie modalita' e
favorendo quella di minore impatto ambientale;
      e) istituire  eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari
a carico del proprio bilancio;
      f) vigilare  sulla  regolarita'  dell'esercizio, sulla qualita'
del servizio e sui risultati del medesimo;
      g) svolgere  le funzioni in materia sanzionatoria nei confronti
delle imprese concessionarie;
      h) erogare  il corrispettivo previsto dai contratti di servizio
e  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  previsti  in  caso  di
variazione del servizio;
      i) assegnare  ai  comuni con popolazione non inferiore a 15.000
abitanti   ed   appartenenti  ai  bacini  di  competenza  le  risorse
necessarie  ad  assicurare  esclusivamente i servizi minimi urbani ed
interurbani.  Per  i  comuni  con popolazione inferiore e' necessario
consorziarsi per il raggiungimento del suddetto limite;
      l) svolgere   le  funzioni  relative  all'accertamento  di  cui
all'ultimo   comma  dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini
della   regolarita'  del  servizio  di  trasporto  su  strada,  della
idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione
delle fermate;
      m) svolgere   le   competenze  previste  dal  regio  decreto  8
gennaio 1931, n. 148 in materia di personale dipendente delle aziende
concessionarie di servizio nonche' vigilare sulla esatta applicazione
di  leggi,  contratti  e  regolamenti  relativi  al  trattamento  del
personale.
    2. Sono attribuite altresi' alla competenza delle province:
      a) lo   svolgimento   delle  funzioni  amministrative  e  della
vigilanza  relative  agli  impianti  fissi ed impianti a fune di ogni
tipo,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
753/1980, qualora l'impianto non insista nel territorio una comunita'
montana e sia collocato sul territorio di due o piu' comuni;
      b) l'autorizzazione  all'apertura  delle  scuole  nautiche e la
vigilanza sull'attivita' delle scuole medesime, ai sensi dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997;
      c) la  concessione  all'esercizio delle autostazioni funzionali
al servizio di trasporto di competenza;
      d) le funzioni di cui al successivo art. 28, lettere a), b), d)
ed e).