Art. 5. Funzioni e competenze dei comuni 1. I comuni relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punti c1.) e c2.), provvedono a: a) redigere ed approvare i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilita' nell'ambito del territorio comunale, ivi compresi i piani per la mobilita' delle persone handicappate di cui all'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza ed approvare, d'intesa con la provincia competente, i relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie loro attribuite, privilegiando l'integrazione tra le varie modalita' e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi; c) far fronte agli adempimenti previsti dall'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilita' di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio mediante l'utilizzo di veicoli fino a nove posti; d) promuovere l'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punti c1.) e c2.); e) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla precedente lettera h) con oneri finanziari a carico del proprio bilancio; f) svolgere le procedure concorsuali, per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16; g) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; h) inviare alla Regione ed alla provincia competente i dati nonche' i risultati della rendicontazione annuale, necessari per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti. 2. Al fine di assicurare i collegamenti con gli aeroporti calabresi, i comuni che intendono istituire servizi di linea interurbana o provinciale sono tenuti a promuovere l'intesa, anche in concorso con le societa' di gestione, con il comune dove ha sede l'aeroporto, previo nulla osta delle province se i territori interessati ricadono in province diverse, e senza oneri per il bilancio regionale. 3. Sono, inoltre, attribuite ai comuni le competenze di cui al successivo art. 28, lettera c).