Art. 5.
                  Funzioni e competenze dei comuni
    1.   I  comuni  relativamente  ai  servizi  di  linea  urbani  ed
interurbani  di  cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punti
c1.) e c2.), provvedono a:
      a) redigere  ed  approvare i piani urbani del traffico, al fine
di  assicurare  un  adeguato  livello  di  mobilita'  nell'ambito del
territorio  comunale,  ivi  compresi  i  piani per la mobilita' delle
persone  handicappate  di  cui  all'art. 26,  comma  3,  della  legge
5 febbraio 1992, n. 104;
      b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza ed
approvare, d'intesa con la provincia competente, i relativi programmi
triennali,  tenendo  conto delle risorse finanziarie loro attribuite,
privilegiando  l'integrazione  tra  le  varie  modalita'  e favorendo
quella  di  minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni
atte  a  garantire  sufficienti  servizi  di  trasporto,  quella  che
comporta i minori costi;
      c) far fronte agli adempimenti previsti dall'art. 14, commi 4 e
5,  del  decreto  legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni
limitrofi,  relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori
a  domanda  debole  ed  alla  possibilita'  di organizzare la rete di
servizi  di  linea  nelle  aree urbane e suburbane, diversificando il
servizio mediante l'utilizzo di veicoli fino a nove posti;
      d) promuovere   l'intesa   con   i   comuni  limitrofi  per  lo
svolgimento dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera
c), punti c1.) e c2.);
      e) istituire  eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla
precedente  lettera  h)  con  oneri  finanziari  a carico del proprio
bilancio;
      f) svolgere  le  procedure  concorsuali,  per l'affidamento dei
servizi  di  competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e
per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16;
      g) erogare  il corrispettivo previsto dai contratti di servizio
e  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  previsti  in  caso  di
variazione del servizio;
      h) inviare  alla  Regione  ed  alla provincia competente i dati
nonche'  i  risultati della rendicontazione annuale, necessari per le
finalita' istituzionali dei rispettivi enti.
    2.  Al  fine  di  assicurare  i  collegamenti  con  gli aeroporti
calabresi,   i  comuni  che  intendono  istituire  servizi  di  linea
interurbana o provinciale sono tenuti a promuovere l'intesa, anche in
concorso  con  le  societa'  di  gestione, con il comune dove ha sede
l'aeroporto,   previo  nulla  osta  delle  province  se  i  territori
interessati  ricadono  in  province  diverse,  e  senza  oneri per il
bilancio regionale.
    3.  Sono,  inoltre,  attribuite ai comuni le competenze di cui al
successivo art. 28, lettera c).