Art. 6.
            Funzioni e competenze delle comunita' montane
    1.  Sono  attribuite  alla  competenza  delle  comunita'  montane
funzioni  e  compiti  in  materia  di  trasporto  pubblico locale che
riguardano il territorio di loro competenza e relativi a:
      a) impianti  a  fune  di  ogni  tipo, quali funivie, seggiovie,
funicolari  e  tutti gli impianti di risalita in genere e le relative
infrastrutture di interscambio quando insistono sul territorio di due
o piu' comuni facenti parte della comunita' montana;
      b) espletamento  del servizio di vigilanza sull'esercizio degli
impianti di cui alla precedente lettera a).
    2. In caso di impianti ricadenti interamente sul territorio di un
solo   comune,   quest'ultimo   puo'  delegarne  l'espletamento  alla
comunita' montana competente.
    3.  Le  comunita'  montane  possono  organizzare,  su  delega dei
comuni,  ai  sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i
servizi  di  trasporto pubblico di cui al precedente art. 2, comma 2,
lettera c), punto c2.).