Art. 6. Funzioni e competenze delle comunita' montane 1. Sono attribuite alla competenza delle comunita' montane funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale che riguardano il territorio di loro competenza e relativi a: a) impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio quando insistono sul territorio di due o piu' comuni facenti parte della comunita' montana; b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio degli impianti di cui alla precedente lettera a). 2. In caso di impianti ricadenti interamente sul territorio di un solo comune, quest'ultimo puo' delegarne l'espletamento alla comunita' montana competente. 3. Le comunita' montane possono organizzare, su delega dei comuni, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i servizi di trasporto pubblico di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punto c2.).