Art. 7. Osservatorio della mobilita' 1. Per la finalita' di cui all'art. 1, la giunta regionale costituisce presso l'assessorato ai trasporti l'"Osservatorio della mobilita'" con il compito di: a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sull'interazione ambiente-trasporti, nonche' quelli connessi alla mobilita' regionale, anche ai fini di seguirne la relativa' tendenza; b) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto a), in collaborazione con le province, comuni, comunita' montane e aziende interessate.