Art. 8. Comitato della mobilita' 1. Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituisce con decreto il comitato della mobilita' che dura in carica l'intera legislatura, composto da: a) un dirigente dell'assessorato ai trasporti; b) un rappresentante dell'ANCI; c) un rappresentante dell'UPI; d) un rappresentante dell'UNCEM; e) un rappresentante dell'ANAC; f) un rappresentante della FENIT; g) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato, Direzione regionale del trasporto locale; h) un rappresentante delle Ferrovie della Calabria; i) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro; l) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti in rappresentanza rispettivamente degli studenti pendolari, dei pensionati e dei soggetti portatori di handicap; m) un rappresentante delle associazioni ambientaliste piu' rappresentative a livello nazionale; n) tre esperti in materia di pianificazione dei trasporti, economia aziendale e diritto amministrativo; o) un rappresentante della Federtrasporti - Sezione Calabria. 2. Il Comitato della mobilita' e' presieduto dall'assessore regionale ai trasporti. 3. Il Comitato della mobilita', quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per la attivita' dell'Osservatorio della mobilita' ed alle iniziative di programmazione nel settore dei trasporti, nonche' esprime parere sulla pianificazione e gestione del trasporto. 4. Ai componenti del Comitato della mobilita', estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura determinata annualmente con provvedimento della giunta regionale.