Art. 9.
                        Accordi di programma
    1. La Regione, le province, le comunita' montane, con riferimento
anche  alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i comuni possono tipulare
accordi  di programma, eventualmente con il concorso delle aziende di
trasporto  pubblico  locale,  al  fine  di  promuovere  interventi  e
investimenti   volti   alla   riorganizzazione   della   mobilita'  e
nell'interesse del trasporto pubblico locale, individuando le risorse
necessarie.