Art. 9. Accordi di programma 1. La Regione, le province, le comunita' montane, con riferimento anche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i comuni possono tipulare accordi di programma, eventualmente con il concorso delle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di promuovere interventi e investimenti volti alla riorganizzazione della mobilita' e nell'interesse del trasporto pubblico locale, individuando le risorse necessarie.