Art. 12. Inserimento dell'art. 12-bis 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' inserito il seguente art. 12-bis: "Art. 12-bis (Norme finali). - 1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e' definito in conformita' di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro. 2. Disposizioni specifiche disciplinano le attivita' di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modifiche.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1999 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1999.