Art. 12.
                    Inserimento dell'art. 12-bis
    1.  Dopo l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108
e' inserito il seguente art. 12-bis:
    "Art.  12-bis  (Norme  finali).  -  1.  Il regime del trattamento
economico  spettante  ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui
alla  lettera  a) del precedente art. 4 e' definito in conformita' di
quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.
    2.  Disposizioni  specifiche  disciplinano  le  attivita'  di cui
all'art.  18  della  legge  n.  109/1994  e successive integrazioni e
modifiche.".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 11 agosto 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
20  luglio  1999 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 5
agosto 1999.