Art. 3. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1993 1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituto dal seguente: "Art. 3 (Attivita' compatibili). - 1. Sono consentite le attivita' che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attivita' che determinano compensi derivanti da: a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari. 2. Sono altresi' consentiti: a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo; b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 3. Alle attivita' di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica la disciplina prevista dal successivo art. 10.".