Art. 3.
     Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1993
    1. L'art.  3  della  legge  regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e'
sostituto dal seguente:
    "Art.   3  (Attivita'  compatibili).  -  1.  Sono  consentite  le
attivita' che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la
libera  manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto
ed  ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un compenso.
Sono  in particolare consentite le attivita' che determinano compensi
derivanti da:
      a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
      b) utilizzazione  economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
      c) partecipazione a convegni e seminari.
    2. Sono altresi' consentiti:
      a) gli  incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti
prevedono  per  il  dipendente la collocazione in aspettativa o fuori
ruolo;
      b) gli  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni sindacali a
dipendenti   presso   le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa  non
retribuita.
    3. Alle attivita' di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica
la disciplina prevista dal successivo art. 10.".