Art. 9.
     Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 108/1993
    1. L'art.  8  della  legge  regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  8  (Atti  di  autorizzazione).  -  1.  L'assunzione  degli
incarichi  di  cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell'art. 4 ha
carattere  eccezionale  e  deve  essere  previamente  autorizzata dal
coordinatore  competente  individuato in base all'art. 14 della legge
regionale n. 81/1994 il quale provvede entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta.
    2. La  relativa  domanda  e'  formulata dagli enti pubblici e dai
privati  interessati  e trasmessa al coordinatore del dipartimento di
appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico.
La  domanda  puo'  essere  formulata  dallo  stesso  dipendente ed e'
corredata  da  copia  della  richiesta  e  da  tutti  gli elementi di
valutazione  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1, forniti dal
dipendente stesso sotto la propria responsabilita'.
    3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque
presta  servizio  presso  una  pubblica amministrazione diversa dalla
Regione,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    4. L'atto  di autorizzazione deve dichiarare la conciabilita' con
il  regolare  espletamento  dei  compiti  di  ufficio ed escludere il
contrasto  tra  l'attivita'  da svolgere e le funzioni esercitate dal
dipendente  per  conto  della  Regione.  A  tal  fine  devono  essere
esaminati  preventivamente  gli  elementi  di valutazione di cui alle
lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del precedente art. 7.".