Art. 9. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 108/1993 1. L'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Atti di autorizzazione). - 1. L'assunzione degli incarichi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell'art. 4 ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente individuato in base all'art. 14 della legge regionale n. 81/1994 il quale provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. La relativa domanda e' formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati e trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda puo' essere formulata dallo stesso dipendente ed e' corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente art. 7, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilita'. 3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciabilita' con il regolare espletamento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del precedente art. 7.".