(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge stabilisce le finalita' della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalita' del concorso degli enti locali, la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalita' per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione.