(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La presente legge stabilisce le finalita' della programmazione
regionale  e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema
generale  degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina
i relativi processi decisionali, le modalita' del concorso degli enti
locali,   la   partecipazione  delle  formazioni  sociali;  individua
strumenti    e    modalita'   per   l'attuazione,   la   verifica   e
l'implementazione degli atti di programmazione.