Art. 10.
              Piani e programmi regionali di attuazione
    1. Le strategie di intervento individuate dal programma regionale
di sviluppo e specificate dai documenti di programmazione economica e
finanziaria  sono attuate tramite piani o programmi, aventi carattere
settoriale  o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi
di  spesa.  I relativi modelli analitici sono deliberati dalla giunta
regionale.
    2.  I piani e i programmi possono prevedere interventi raccordati
alle  scelte  di  sviluppo  delle  comunita'  locali  o  direttamente
funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale.
    3. I  piani  e  i  programmi  dispongono  di  norma  per  periodi
corrispondenti a quelli del programma regionale di sviluppo e possono
essere  ridefiniti,  aggiornati  o  implementati  in conformita' agli
indirizzi del D.P.E.F.
    4.  I  finanziamenti  disposti  a  sostegno dello sviluppo locale
hanno  natura di contributo e implicano di norma la compartecipazione
dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dal relativi piani o
programmi.
    5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute negli atti
di  cui  ai  commi  precedenti,  ove  non  gia' previste nel piano di
indirizzo  territoriale,  sono adottate contestualmente alla variante
di questo e acquistano efficacia con la sua approvazione.
    6. Gli  atti  regionali di pianificazione territoriale prevalgono
comunque,  relativamente  alla  disciplina  sull'uso  del territorio,
sugli altri atti del procedimento di programmazione.
    7. I  piani  e  i  programmi  di  cui  al  presente articolo sono
approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.