Art. 10. Piani e programmi regionali di attuazione 1. Le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono deliberati dalla giunta regionale. 2. I piani e i programmi possono prevedere interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunita' locali o direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale. 3. I piani e i programmi dispongono di norma per periodi corrispondenti a quelli del programma regionale di sviluppo e possono essere ridefiniti, aggiornati o implementati in conformita' agli indirizzi del D.P.E.F. 4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano di norma la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dal relativi piani o programmi. 5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute negli atti di cui ai commi precedenti, ove non gia' previste nel piano di indirizzo territoriale, sono adottate contestualmente alla variante di questo e acquistano efficacia con la sua approvazione. 6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione. 7. I piani e i programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.