Art. 11. Raccordo con la programmazione locale 1. I piani e i programmi di cui al precedente articolo, con esclusione di quelli direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale, prevedono di norma, in rapporto agli ambiti territoriali interessati, che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da essi stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti di programmazione individuati dagli stessi piani o programmi regionali. 2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, comunita' montane o province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi. 3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalita' sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative. 4. La verifica di cui al comma precedente ha ad oggetto la conformita' degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.