Art. 11.
                Raccordo con la programmazione locale
    1.  I  piani  e  i  programmi  di cui al precedente articolo, con
esclusione  di quelli direttamente funzionali a interessi o obiettivi
di  livello  regionale,  prevedono  di norma, in rapporto agli ambiti
territoriali  interessati,  che  gli  interventi per la realizzazione
degli  obiettivi  da  essi  stabiliti  e la conseguente utilizzazione
delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti
di   programmazione   individuati  dagli  stessi  piani  o  programmi
regionali.
    2.  Gli  atti di programmazione locale sono approvati dai comuni,
comunita'  montane  o  province,  anche di concerto tra loro, secondo
quanto  previsto  dal  rispettivo piano o programma regionale, tenuto
conto  delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione
essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.
    3. Gli  atti di programmazione locale di cui al presente articolo
sono  soggetti  a  verifica  da parte della giunta regionale, qualora
comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di
competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative
modalita'  sono  stabilite  dagli  atti  regionali  che  dispongono i
finanziamenti   e   sulla   cui  base  sono  attivate  le  competenze
amministrative.
    4.  La  verifica  di  cui  al  comma  precedente ha ad oggetto la
conformita' degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli
obiettivi della programmazione regionale.