Art. 12. Programmi locali di sviluppo 1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti. 2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle province. Ad essi e' data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali. 3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo criteri e obiettivi di sostenibilita', sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, degli interventi e dei progetti di investimento relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, al sostegno e allo sviluppo dell'economia, alla promozione e all'incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme. 4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi, il coordinamento programmatico dei progetti di investimento degli enti locali e il loro ordinamento secondo criteri di priorita' e di fattibilita'; definiscono le modalita' di raccordo operativo tra i servizi degli enti locali e quelli offerti da altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e valorizzano il concorso delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati alla individuazione, selezione e attuazione degli obiettivi di sviluppo, anche sostenendone specifici progetti di investimento.