Art. 12.
                    Programmi locali di sviluppo
    1.  La  Regione  incentiva  la  formazione di programmi locali di
sviluppo   sostenibile  e  favorisce,  con  i  piani  e  i  programmi
regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.
    2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - autonomamente o
su  iniziativa  dei  comuni, delle autonomie funzionali o delle parti
sociali  -  coordinati e formalizzati dalle province. Ad essi e' data
attuazione  anche mediante accordi di programma, patti territoriali e
altri istituti negoziali o convenzionali.
    3. I  programmi  locali  di  sviluppo,  finalizzati allo sviluppo
complessivo  dei  sistemi  locali  secondo  criteri  e  obiettivi  di
sostenibilita',   sono   strumenti   di   programmazione   integrata,
nell'ambito  territoriale  cui si riferiscono, degli interventi e dei
progetti  di  investimento  relativi  alle infrastrutture, alle opere
pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali,
al   sostegno  e  allo  sviluppo  dell'economia,  alla  promozione  e
all'incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme.
    4. I   programmi   locali  di  sviluppo  realizzano,  alla  scala
territoriale  appropriata  in  relazione  agli obiettivi perseguiti e
alla  natura  degli  interventi,  il  coordinamento programmatico dei
progetti  di  investimento  degli  enti  locali e il loro ordinamento
secondo  criteri  di  priorita'  e  di  fattibilita';  definiscono le
modalita'  di  raccordo  operativo  tra i servizi degli enti locali e
quelli  offerti  da altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e
valorizzano il concorso delle imprese e degli altri soggetti pubblici
e privati alla individuazione, selezione e attuazione degli obiettivi
di sviluppo, anche sostenendone specifici progetti di investimento.