Art. 13.
              Piani di sviluppo delle comunita' montane
    1.  Le  comunita'  montane  predispongono, ai sensi dell'art. 29,
quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, un piano pluriennale
di sviluppo socio-economico del proprio territorio.
    2. Il piano:
      a) definisce   gli   indirizzi   politici   e   gli   obiettivi
programmatici dell'ente;
      b) individua  gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a
realizzare  gli  obiettivi,  compresi  i  progetti  per  i  quali  e'
richiesto il finanziamento della provincia sul fondo regionale per la
montagna,  ai  sensi  dell'art. 8  della  legge regionale 19 dicembre
1996, n. 95.
    3. Il piano e' aggiornato annualmente, relativamente ai contenuti
di cui al precedente comma, lettera b).
    4. Il  piano  pluriennale  e  i  suoi  aggiornamenti annuali sono
adottati  dall'assemblea della comunita' montana contestualmente agli
atti  di  bilancio  e  sono trasmessi alla provincia territorialmente
competente.
    5. Il  consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di
ricevimento  degli  atti,  approva  il  piano  o il suo aggiornamento
annuale,   ovvero,  qualora  risultino  contrasti  con  gli  atti  di
programmazione  della  Regione  o  della  provincia,  lo  rinvia  con
osservazioni,  fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente
nuovo esame ai fini dell'approvazione.