Art. 13. Piani di sviluppo delle comunita' montane 1. Le comunita' montane predispongono, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, un piano pluriennale di sviluppo socio-economico del proprio territorio. 2. Il piano: a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici dell'ente; b) individua gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, compresi i progetti per i quali e' richiesto il finanziamento della provincia sul fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95. 3. Il piano e' aggiornato annualmente, relativamente ai contenuti di cui al precedente comma, lettera b). 4. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della comunita' montana contestualmente agli atti di bilancio e sono trasmessi alla provincia territorialmente competente. 5. Il consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, approva il piano o il suo aggiornamento annuale, ovvero, qualora risultino contrasti con gli atti di programmazione della Regione o della provincia, lo rinvia con osservazioni, fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.