Art. 14.
           Atti rilevanti per la programmazione regionale
    1.  Gli  atti  della  programmazione  locale di cui ai precedenti
articoli  11, 12 e 13 sono rilevanti per la programmazione regionale,
ai  sensi  dell'art. 3,  settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
    2. Sono  altresi'  rilevanti  per  la  programmazione regionale i
seguenti atti degli enti locali:
      a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
      b) i  piani  territoriali  di  coordinamento  di cui alla legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 5;
      c) gli  atti di programmazione negoziata con operatori pubblici
e privati;
      d) le  agente  21 locali e gli atti che individuano obiettivi e
interventi nel processo di loro definizione;
      e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti
fini, dalla legge regionale.
    3. I  criteri per la comunicazione alla Regione degli atti di cui
al  precedente  comma  sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle vigenti
disposizioni,  dalla  giunta  regionale  d'intesa con le associazioni
regionali degli enti locali.
    4. Ai   fini   della   razionalizzazione   dei  reciproci  flussi
informativi,  la  giunta  regionale e le associazioni regionali degli
enti  locali possono convenire l'integrazione degli schemi tipo delle
relazioni  previsionali  e  programmatiche con ulteriori informazioni
funzionali alle esigenze della programmazione regionale.