Art. 14. Atti rilevanti per la programmazione regionale 1. Gli atti della programmazione locale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 2. Sono altresi' rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali: a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5; c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati; d) le agente 21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione; e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale. 3. I criteri per la comunicazione alla Regione degli atti di cui al precedente comma sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dalla giunta regionale d'intesa con le associazioni regionali degli enti locali. 4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci flussi informativi, la giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali possono convenire l'integrazione degli schemi tipo delle relazioni previsionali e programmatiche con ulteriori informazioni funzionali alle esigenze della programmazione regionale.