Art. 16. Monitoraggio e valutazione 1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicita' concordate, con i soggetti della concertazione. 2. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale. 3. Il monitoraggio e' attivato previa analisi di fattibilita' ed e' funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualita'. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attivita', le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla giunta regionale.