Art. 16.
                     Monitoraggio e valutazione
    1. Le  fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo
di  efficacia  del programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei
documenti  di  programmazione economica e finanziaria sono oggetto di
monitoraggio,  le  cui  risultanze  sono  esaminate, con periodicita'
concordate, con i soggetti della concertazione.
    2. La  giunta  regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce
il  sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione
regionale e locale.
    3.  Il monitoraggio e' attivato previa analisi di fattibilita' ed
e'  funzionale  alle  valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui
parametri   fanno  parte  integrante  dei  piani  e  programmi  e  ne
accompagnano   l'attuazione   come   fattori  essenziali  della  loro
qualita'.  Ai  fini  delle  analisi  valutative,  i piani e programmi
evidenziano le attivita', le scadenze temporali, i risultati attesi e
i  relativi  indicatori  di  efficienza  ed  efficacia,  secondo  gli
appositi modelli analitici deliberati dalla giunta regionale.