Art. 18.
                          Bilanci regionali
    1. I  bilanci  della  Regione  sono  redatti  in conformita' alle
indicazioni  del  programma  regionale  di sviluppo, dei documenti di
programmazione  economica  e  finanziaria,  degli  altri  atti  della
programmazione  regionale  e  dispongono  le  risorse finanziarie per
l'attuazione delle relative determinazioni.