Art. 19. Norme finali e abrogazioni 1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge. 2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1999, e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1999.