Art. 19.
                     Norme finali e abrogazioni
    1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono
strumenti  e  procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla
presente legge.
    2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e' abrogata dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma
6  dell'art  4  della  stessa  legge  che  rimane  in  vigore fino al
31 dicembre 1999.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 11 agosto 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
26 luglio  1999,  e'  stata  vistata  dal  Commissario del Governo il
5 agosto 1999.