Art. 2.
                   Finalita' della programmazione
    1. La programmazione regionale si propone:
      a) di   assicurare   la   coerenza  delle  azioni  di  governo,
l'integrazione   delle   politiche   settoriali,   il   coordinamento
territoriale e fattoriale degli interventi;
      b) di   favorire   il  concorso  dei  soggetti  pubblici  e  la
partecipazione  dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo,
della  definizione  delle  strategie  di  intervento, nell'attuazione
delle conseguenti politiche;
      c) di  garantire  la trasparenza delle decisioni, i diritti dei
singoli  cittadini,  la  certezza degli obblighi e delle facolta' nei
rapporti tra soggetti pubblici e privati;
      d) di   ordinare   i   processi   decisionali  e  le  attivita'
strumentali della Regione;
      e) di  realizzare  il  pieno  sviluppo della persona secondo il
principio delle pari opportunita' tra gli individui, uomini e donne.