Art. 3. Principi generali e criteri guida 1. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: sostenibilita', come fondamento e criterio di interpretazione della qualita' dello sviluppo; coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti nel programma regionale di sviluppo; sussidiarieta' e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilita', nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' degli interventi; coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalita' dei soggetti istituzionali alla cui azione e' condizionata l'efficacia delle politiche; concertazione tra gli operatori istituzionali e con gli operatori economici e sociali, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema; corresponsabilita', come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati; concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate. 2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo a riferimento i sistemi definiti dal piano di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali, individuati come dimensione minima di attuazione e verifica degli interventi funzionali alle politiche di sviluppo.