Art. 3.
                  Principi generali e criteri guida
    1. Nel  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'art. 2,  la
programmazione  regionale si conforma ai seguenti principi generali e
criteri guida:
      sostenibilita',  come  fondamento e criterio di interpretazione
della qualita' dello sviluppo;
      coerenza,   come   vincolo   di  corrispondenza  dei  programmi
attuativi  e  degli  specifici  interventi  agli obiettivi strategici
definiti nel programma regionale di sviluppo;
      sussidiarieta'  e  adeguatezza, come principi per l'allocazione
delle  risorse  e  l'attribuzione delle responsabilita', nel rispetto
degli  obiettivi  di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  degli
interventi;
      coesione  istituzionale, come metodo di superamento del diverso
grado  di funzionalita' dei soggetti istituzionali alla cui azione e'
condizionata l'efficacia delle politiche;
      concertazione   tra  gli  operatori  istituzionali  e  con  gli
operatori   economici   e   sociali,  come  metodo  per  favorire  il
coordinamento  operativo  sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione
delle risorse e le innovazioni di sistema;
      corresponsabilita',   come   impegno   reciproco   dei  diversi
soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la
realizzazione degli obiettivi concordati;
      concentrazione  tematica  e finanziaria alle scale territoriali
adeguate.
    2. La   programmazione  regionale  si  articola  sul  territorio,
assumendo  a  riferimento  i  sistemi definiti dal piano di indirizzo
territoriale   e   i   sistemi  economici  locali,  individuati  come
dimensione   minima   di   attuazione  e  verifica  degli  interventi
funzionali alle politiche di sviluppo.