Art. 4. Raccordi istituzionali 1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. 2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea. 3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea e' attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria. 4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale e' attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale. 5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali. 6. Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie.