Art. 4.
                       Raccordi istituzionali
    1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione
nazionale  e,  in  raccordo  con  il  Governo,  a  quella dell'Unione
europea,   perseguendone  gli  obiettivi  nell'ambito  delle  proprie
competenze.
    2.  Gli  atti  e  i  procedimenti della programmazione regionale,
disciplinati  dalla  presente  legge,  assicurano  la  coerenza anche
formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e
dell'Unione europea.
    3. Il  coordinamento  con  gli  obiettivi  dell'Unione europea e'
attuato  mediante  atti  di  programmazione  conformi alla disciplina
comunitaria.
    4. Il   coordinamento  con  gli  obiettivi  della  programmazione
nazionale   e'  attuato  principalmente  mediante  gli  strumenti  di
raccordo previsti dalla normativa statale.
    5. La  Regione,  nel  quadro  degli  indirizzi  politici  e degli
obiettivi   strategici   della   programmazione,  coordina  i  propri
interventi  con  quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo
sviluppo dei sistemi locali.
    6.  Gli  atti della programmazione regionale indirizzano l'azione
degli  enti  locali,  ai  fini  del  coordinato impiego delle risorse
finanziarie.