Art. 5. Strumenti della programmazione 1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante: a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento; b) il documento di programmazione economica e finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse; c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento; d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa; e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea; f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che selezionano i progetti e definiscono gli interventi da realizzare integrando le risorse locali e regionali. 2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione con le istituzioni locali e con le formazioni sociali secondo la disciplina della presente legge.