Art. 5.
                   Strumenti della programmazione
    1.  La  Regione  promuove  e  attua il processo di programmazione
mediante:
      a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni
politiche,   gli   obiettivi  a  medio  termine  e  le  strategie  di
intervento;
      b) il  documento di programmazione economica e finanziaria, che
specifica  gli  obiettivi  a  breve  termine  indicando le principali
destinazioni delle risorse;
      c) le  leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche
di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;
      d) i   bilanci,  che  quantificano  le  risorse  finanziarie  e
stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
      e) i  piani  e programmi regionali, che precisano gli indirizzi
per   l'attuazione   delle   politiche,   coordinano   gli  strumenti
d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e
dell'Unione europea;
      f) i   programmi  locali  di  sviluppo  e  gli  altri  atti  di
programmazione  locale,  che selezionano i progetti e definiscono gli
interventi da realizzare integrando le risorse locali e regionali.
    2.  Gli  obiettivi,  le strategie e gli indirizzi attuativi della
programmazione  sono  definiti  a  seguito  di  concertazione  con le
istituzioni  locali e con le formazioni sociali secondo la disciplina
della presente legge.