Art. 7. Procedimento di formazione 1. La giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, all'inizio della legislatura, adotta il progetto di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al consiglio regionale. 2. Il programma regionale di sviluppo e' approvato con risoluzione del consiglio regionale ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.