Art. 7.
                     Procedimento di formazione
    1. La  giunta  regionale,  entro  tre  mesi dal suo insediamento,
all'inizio   della  legislatura,  adotta  il  progetto  di  programma
regionale di sviluppo e lo trasmette al consiglio regionale.
    2. Il   programma   regionale   di   sviluppo  e'  approvato  con
risoluzione  del  consiglio regionale ed e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.