Art. 8. D u r a t a 1. Il programma regionale di sviluppo ha validita' per l'intera legislatura e puo' essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche. 2. Il programma regionale di sviluppo e' implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.