Art. 8.
                             D u r a t a
    1. Il  programma  regionale di sviluppo ha validita' per l'intera
legislatura  e puo' essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione
qualora  la  giunta  regionale  valuti,  in  base  all'analisi  della
situazione  economica,  sociale  e  ambientale  della Regione, che si
rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.
    2. Il   programma   regionale   di  sviluppo  e'  implementato  e
aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.