Art. 9.
         Documento di programmazione economica e finanziaria
    1. Il   documento   di  programmazione  economica  e  finanziaria
(D.P.E.F.)   e'   atto   di   indirizzo  programmatico,  economico  e
finanziario  dell'attivita'  di  governo  della  Regione  per  l'anno
successivo, con proiezione triennale.
    2. Il D.P.E.F. ha come contenuti:
      a) l'analisi   sintetica  della  congiuntura  economica,  della
situazione  istituzionale  e  sociale  e  dello stato dell'ambiente e
della salute nella regione;
      b) l'esposizione   e  la  valutazione  dell'avanzamento  e  dei
risultati   dei   piani  e  programmi  regionali,  riferite  all'anno
precedente;
      c) lo  stato  previsionale  delle  entrate,  con indicazione di
quelle a destinazione vincolata;
      d) il  quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella
Regione  da  parte  delle amministrazioni dello Stato e di altri enti
pubblici;
      e) il   prospetto   delle  spese  non  manovrabili,  in  quanto
obbligatorie per legge o ad altro titolo;
      f) l'indicazione   degli   obiettivi  e  delle  priorita',  con
riferimento   a   ciascuna  strategia  di  intervento  del  programma
regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
      g) le    eventuali   manovre   finanziarie,   con   particolare
riferimento   al   regime   tributario,   all'accensione   di  mutui,
all'emissione  di  obbligazioni,  alle  alienazioni immobiliari, alle
operazioni di finanza innovativa;
      h) l'indicazione   degli  strumenti  di  programmazione,  anche
negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;
      i) le  ipotesi  di  ripartizione  delle  risorse tra le diverse
strategie di intervento.
    3.  La  giunta  regionale  adotta  il  D.P.E.F. e lo trasmette al
consiglio  regionale contemporaneamente alla proposta di assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
    4. l'atto e' approvato con risoluzione del consiglio regionale ed
e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.