Art. 9. Documento di programmazione economica e finanziaria 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) e' atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attivita' di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. 2. Il D.P.E.F. ha come contenuti: a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione; b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente; c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata; d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella Regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici; e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo; f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorita', con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari; g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa; h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare; i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento. 3. La giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al consiglio regionale contemporaneamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. 4. l'atto e' approvato con risoluzione del consiglio regionale ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.