Art. 10. Attivita' distrettuali 1. Le attivita' della sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio. 2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unita' operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano: a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresi' all'art. 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale; b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalla circolare n. 20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanita' per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa; c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza; d) le attivita' socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti; f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.