Art. 10.
                       Attivita' distrettuali
    1.   Le   attivita'   della   sezione  dipartimentale  a  livello
distrettuale  si  integrano, secondo la strategia delle connessioni e
con  metodologia  a  rete,  con  quelle  svolte  dagli  altri servizi
socio-sanitari  e  le  altre agenzie sociali e istituzionali presenti
nel territorio.
    2. In  particolare  a  livello  distrettuale,  nell'ambito  della
programmazione   dipartimentale,   il   raccordo   e   l'integrazione
programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unita'
operative,   in   grado   di   assicurare   gli  interventi  in  sede
distrettuale, riguardano:
      a) gli  interventi  preventivi,  di  riduzione  del  danno e di
educazione  alla  salute,  con  riferimento  altresi'  all'art. 104 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici
coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;
      b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici
sulle  tossicodipendenze  e le patologie correlate, in collaborazione
con  presidi  e  servizi  sanitari  (di  emergenza, specialistici, di
medicina     generale,     medico-infermieristici,     ambulatoriali,
ospedalieri,  domiciliari),  secondo  quanto previsto dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 309 del 1990, dalla circolare n. 20
del  30 settembre  1994 del Ministero della sanita' per i trattamenti
con farmaci sostitutivi e altra normativa;
      c) la  rilevazione  statistico-epidemiologica,  la  ricerca, la
formazione  sul  fenomeno  tossicodipendenze  e  patologie correlate,
attraverso  sistemi  informativi  integrati,  validati  e  validabili
scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e
istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;
      d) le  attivita'  socio-terapeutico-riabilitative  a  carattere
semiresidenziale  e  residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
      e) gli  interventi  socio-assistenziali,  delegati  dagli  enti
locali  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502, nonche' quelli attivati tramite progetti
specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi
soggetti istituzionali e sociali coinvolti;
      f) prestazioni  socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti,
ai  sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n.
309  del  1990,  che  prevedono  interazioni  e  connessioni, tramite
protocollo  d'intesa  e  convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione
penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.