Art. 11. Pianta organica 1. La pianta organica del Dipartimento e delle sezioni dipartimentali e' costituita dalle dotazioni organiche dei servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18. 2. Per ogni sezione dipartimentale e' istituito un posto di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di primo livello dirigenziale. 3. Per ogni Sezione dipartimentale e' istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.