Art. 11.
                           Pianta organica
    1. La   pianta   organica   del   Dipartimento  e  delle  sezioni
dipartimentali  e'  costituita  dalle dotazioni organiche dei servizi
per  le  tossicodipendenze  come previste dai provvedimenti regionali
attuativi  del  decreto  ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e come
accorpate   dalle   AUSL   a   seguito   della  nuova  configurazione
territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.
    2. Per  ogni  sezione  dipartimentale  e'  istituito  un posto di
secondo   livello   dirigenziale  del  ruolo  sanitario  del  profilo
professionale  medico,  previa trasformazione del corrispettivo posto
vacante di primo livello dirigenziale.
    3. Per  ogni  Sezione  dipartimentale  e'  istituito  un posto di
operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale
coordinatore  mediante  trasformazione  dei posti vacanti del profilo
professionale corrispondente.