Art. 12.
                        Accordo di programma
    1. Per   le   attivita'   di  prevenzione,  cura,  riabilitazione
dell'alcolismo, nonche' per le connesse attivita' di studio, ricerca,
documentazione,  formazione,  informazione e promozione della salute,
possono  venire  stipulati  appositi  accordi  di programma tra AUSL,
aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
    2. All'espletamento delle suddette attivita' concorrono i diversi
servizi  delle  ASL  e  delle  aziende  ospedaliere di cui al decreto
ministeriale sanita' 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e
del volontariato.