Art. 12. Accordo di programma 1. Per le attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonche' per le connesse attivita' di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. All'espletamento delle suddette attivita' concorrono i diversi servizi delle ASL e delle aziende ospedaliere di cui al decreto ministeriale sanita' 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.