Art. 13. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di dirigente medico di secondo livello istituiti dal precedente articolo 5 ai fini della direzione delle sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.