Art. 13.
                          Norma transitoria
    1. In  sede  di prima applicazione della presente legge e sino al
31 dicembre  1999  i  posti  di  dirigente  medico di secondo livello
istituiti  dal  precedente  articolo  5 ai fini della direzione delle
sezioni  dipartimentali  sono  conferiti  con  le  procedure previste
dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.