Art. 14.
                          Norma finanziaria
    1.   Le   aziende   USL   fanno   fronte   agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge con le quote del fondo sanitario
regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.
    2. Gli   atti  dei  direttori  generali  dai  quali  consegue  un
incremento  di  spesa  devono  essere  corredati  da  relazione sugli
effetti  economici  e  finanziari  ed  attestazione  in  ordine  alla
copertura economico-finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 6 settembre 1999
                               DISTASO
    (Omissis).