Art. 14. Norma finanziaria 1. Le aziende USL fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente indistinta loro assegnate. 2. Gli atti dei direttori generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico-finanziaria nell'ambito dei propri bilanci. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 6 settembre 1999 DISTASO (Omissis).