Art. 2. Sezione dipartimentale 1. Il dipartimento si articola in sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre. 2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre e' istituita un'ulteriore sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due. 3. Sono pertanto individuate venticinque sezioni dipartimentali come da allegata tabella A). 4. La sede della sezione dipartimentale e' individuata dal direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il consiglio dei sanitari.