Art. 2.
                       Sezione dipartimentale
    1. Il   dipartimento   si   articola  in  sezioni  dipartimentali
(SER.T.),  con  funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito
territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.
    2. Nel  caso  di  AUSL  con numero di distretti superiore a tre o
multiplo  di  tre e' istituita un'ulteriore sezione dipartimentale in
presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.
    3. Sono  pertanto  individuate venticinque sezioni dipartimentali
come da allegata tabella A).
    4. La  sede  della  sezione  dipartimentale  e'  individuata  dal
direttore  generale  della  AUSL  in  relazione  alle  esigenze della
utenza, sentito il consiglio dei sanitari.