Art. 6.
                          Unita' operative
    1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle
sezioni  dipartimentali,  in  relazione alle esigenze del territorio,
individua le seguenti unita' operative (UO):
      a) per  gli  interventi preventivi, di riduzione del danno e di
promozione della salute;
      b) epidemiologica;
      c) per  gli  interventi  in  strutture  penitenziarie,  per  le
problematiche e gli interventi HIV correlati;
      d) per le problematiche alcol/droga correlate.
    2. Il  coordinamento  di  ogni  UO  e'  affidato al personale del
Dipartimento   di  profilo  professionale  pertinente  alla  funzione
dell'UO   e   con  curriculum  formativo  e  professionale  specifico
attinente al tipo di attivita' da svolgere.