Art. 6. Unita' operative 1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unita' operative (UO): a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute; b) epidemiologica; c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati; d) per le problematiche alcol/droga correlate. 2. Il coordinamento di ogni UO e' affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attivita' da svolgere.