Art. 7. Consiglio del Dipartimento 1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attivita', si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'albo e del volontariato tramite il consiglio dipartimentale. 2. Il consiglio e' organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del dipartimento, i responsabili delle sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'albo e del volontariato. 3. Il parere del consiglio ha valore consultivo ed e' obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget. 4. Le riunioni del consiglio dipartimentale sono verbalizzate.