Art. 7.
                     Consiglio del Dipartimento
    1. Il  responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua
attivita',  si  avvale  della  collaborazione, della consulenza e del
contributo  collegiale dei responsabili delle sezioni dipartimentali,
dei  responsabili  delle  UO,  dei  responsabili degli enti ausiliari
iscritti   all'albo   e   del   volontariato   tramite  il  consiglio
dipartimentale.
    2. Il  consiglio  e'  organo  collegiale  e  ne  fanno  parte  il
responsabile   del   dipartimento,   i   responsabili  delle  sezioni
dipartimentali, i referenti delle UO del dipartimento, i responsabili
degli enti ausiliari iscritti all'albo e del volontariato.
    3. Il   parere   del   consiglio   ha  valore  consultivo  ed  e'
obbligatorio    richiederlo    per    le   materie   che   riguardano
l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.
    4. Le riunioni del consiglio dipartimentale sono verbalizzate.