Art. 8.
                        Svolgimento attivita'
    1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attivita'
di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e reinserimento sociale sono
garantite  dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli
enti  ausiliari  iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con
gli enti locali.