Art. 9.
      Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali
    1. Il   responsabile   della   sezione  dipartimentale  autorizza
l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.
    2. Per  detti  interventi,  nell'ambito  del  budget  complessivo
assegnato  al  Dipartimento  e  secondo  le attivita' programmate, il
dirigente  del  Dipartimento individua una quota per ciascuna sezione
dipartimentale.