Art. 9. Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali 1. Il responsabile della sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali. 2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attivita' programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna sezione dipartimentale.