(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'8 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la Regione Puglia, al fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della gestione del servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicita', efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti: a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate; b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO; c) le modalita' per l'organizzazione e la gestione del SII.