Art. 10.
                        Accordi di programma
    1.  In  applicazione dell'art. 17 della legge n. 36 del 1994, per
la  definizione  di  programmi di intervento e per l'attuazione delle
opere  relative,  che  richiedano  l'azione  integrata  della Regione
Puglia  e  di  altra  Regione  limitrofa,  la  Regione  Puglia  e  il
presidente  dell'autorita'  d'ambito, d'intesa con la Regione stessa,
hanno  facolta'  di  promuovere  accordi  di  programma.  Questi sono
finalizzati  ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare
tempi e modalita' di attuazione, provvedere al relativo finanziamento
e a ogni altro adempimento connesso.
    2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge
valgono,  in  quanto  compatibili,  le norme di cui all'art. 27 della
legge n. 142 del 1990.