Art. 10. Accordi di programma 1. In applicazione dell'art. 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il presidente dell'autorita' d'ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facolta' di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalita' di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990.