Art. 11.
                          Tariffa d'ambito
    1. La  tariffa  di  cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' unica
per  tutto  il  territorio dell'ambito ed e' determinata sulla scorta
dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di
disaggregazione  del  territorio  regionale  in  piu' ambiti, data la
particolarita' del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e
vettoriamento)   a  servizio  dell'intero  territorio  regionale,  le
tariffe  che andranno a determinarsi in ciascun ambito dovranno tener
conto della incidenza di detto elemento di costo base che sara' unico
in tutta la Regione.
    2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.
    3.  Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli
utenti  secondo  quanto  stabilito  dall'art. 5 della legge n. 36 del
1994.
    4. In  attuazione  dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994, nella
determinazione  della  tariffa  sono previste, sulla base dei criteri
definiti   anche   dalla  Regione,  articolazioni  e  modulazioni  in
riferimento  a  particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e
di fasce o di categorie di utenza.