Art. 11. Tariffa d'ambito 1. La tariffa di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' unica per tutto il territorio dell'ambito ed e' determinata sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in piu' ambiti, data la particolarita' del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sara' unico in tutta la Regione. 2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII. 3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 36 del 1994. 4. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.